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INFORTUNIO SUL LAVORO - PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO - COMPORTAMENTO IMPREVEDIBILE DEL LAVORATORE

Trib. Bolzano, sez. pen., sent. 225/07, ud. 21.02.2007, dep. 22.03.2007

 In caso di incarico di non particolare difficoltà, assegnato a operaio oltremodo esperto ed addestrato per tale tipo di lavoro, già eseguito in passato dallo stesso, in cui non vi siano state segnalazioni circa eventuali inadeguatezze o difetti dei macchinari da utilizzare non vi è per il datore di lavoro, che poteva ragionevolmente fare affidamento sulla professionalità del dipendente, motivi o situazioni tali da doverlo indurre a preventivare una situazione di rischio o, addirittura, di pericolo per l’operaio, laddove tale situazione sia venutasi a creare, verosimilmente, per un incongruo ed imprevedibile comportamento dello stesso lavoratore. 

L’infortunio aveva luogo durante un’operazione di taglio a misura di una lastra di lamiera metallica, lavoro già in passato eseguito dall’infortunato, tanto che lo stesso istruiva i colleghi nel taglio di lamiere.
L’infortunato era persona esperta, che poteva contare su un’esperienza lavorativa più che ventennale e che aveva assolto nel 1999 un apposito corso per “Veicoli mobili e Apparecchi di sollevamento”.
Lo stesso aveva a disposizione, per eseguire l’operazione di sollevamento della lamiera, un carro ponte con argano dotato di quattro catene.
Il giorno dell’infortunio, anziché fissare alla lamiera  quattro anelli di acciaio al fine di agganciarvi le quattro catene - come da procedura corretta e come da egli sempre fatto -, lo stesso utilizzava un sistema misto per eseguire la presa, costituito da una cinghia di sollevamento e da soli due ganci. Ciò determinava la caduta della lamiera, che colpiva il lavoratore provocandogli lesioni personali.
La condotta del lavoratore, consistita in un inadeguato utilizzo del macchinario messogli a disposizione dal datore di lavoro, veniva giudicata imprevedibile per il datore di lavoro stesso in considerazione della vasta esperienza dell’infortunato e della contraddittorietà della ricostruzione del sinistro.

Pro Avv. Pierluigi Varischi

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