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ESAME TESTIMONIALE - OGGETTO E LIMITI - APPREZZAMENTI PERSONALI DEL TESTE ESPERTO SU FATTI NON AVVENUTI SOTTO LA SUA DIRETTA PERCEZIONE - INAMMISSIBILITA'

Ordinanza Tribunale di Milano, Sez. V penale, ud. 19 novembre 2009, Pres. Simi De Burgis

In tema di prova testimoniale, in forza del dettato di cui al terzo comma dell’art. 194 c.p.p., non sono ammissibili in giudizio le dichiarazioni rese dal teste tecnico, ovvero particolarmente esperto in un dato settore, se riflettono i caratteri di un apprezzamento soggettivo sui fatti.

Tale limite non trova applicazione qualora il testimone qualificato riferisca su fatti caduti sotto la sua diretta percezione sensoriale ed inerenti alla sua abituale e particolare attività, giacché in tal caso l’apprezzamento diventa inscindibile dal fatto ( ex multis: Cass. Sez. V, del 12/06/2008, n. 38221).
In tutti gli altri casi le valutazioni soggettive sulla realtà storica rappresentata possono entrare a far parte del materiale probatorio solo attraverso una consulenza tecnica od una perizia.

 Con l’ordinanza in commento il Tribunale di Milano revocava l’ammissione dell’ esame testimoniale di una specialista in psichiatria, indicata quale testimone "esperto" per riferire “sulle valutazioni versate nelle relazioni redatte ed acquisite agli atti”.

Il teste avrebbe dovuto illustrare al Tribunale le conclusioni esposte in due relazioni, precedentemente acquisite agli atti di indagini sottoforma di parere pro veritate, in ordine alle condizioni psicofisiche della persona offesa ed al rapporto intercorrente tra la stessa e l’imputato. Gli scritti erano stati formulati senza aver incontrato la vittima, ma a seguito dell’analisi di una serie di atti indagini quali l’agenda dell’imputato, la corrispondenza intercorsa tra la signora ed il prevenuto, la documentazione medica, l'atto di denuncia e vari verbali di sommarie informazioni testimoniali.
Il Tribunale, accogliendo le doglianze della difesa, ha ritenuto l’oggetto della testimonianza eccedente i limiti di cui all'art. 194 c.p.p. ed ha conseguentemente revocato l’audizione della teste.
 
Pro Avv. Prof. Guglielmo Gulotta

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