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ABUSO SESSUALE A DANNO DI MINORENNE – TESTIMONIANZA DELLA PERSONA OFFESA – EMERSIONE DEL RICORDO DELL’ABUSO SUBITO DURANTE SEDUTE DI PSICOTERAPIA – ATTENDIBILITA’

Tribunale di Bolzano, sezione penale, ud. 20 febbraio 2006

La testimonianza di una persona che si asserisce essere offesa da gravi delitti di abuso sessuale non può essere considerata attendibile quando i ricordi di tali reati emergano, a distanza di anni dai presunti fatti, tramite una serie di sedute di psicoterapia qualora tali racconti includano anche una seconda vittima degli stupri la quale, oltre a non ricordarsi nulla, non ha mai mostrato nel corso del tempo, a differenza del denunciante, alcun disturbo post-traumatico di natura psichiatrica o psicosomatica.

Il giudice può fondare il proprio libero convincimento in ordine alla sussistenza del fatto reato anche sulla base della sola dichiarazione della persona offesa sentita come testimone. Tuttavia, ai fini dell’attribuzione della rilevanza probatoria di tale testimonianza, non è sufficiente il riconoscimento dell’attendibilità soggettiva e oggettiva del racconto della persona offesa: se infatti da un lato non occorrono riscontri esterni a supporto del narrato, dall’altro lato è altresì indispensabile che non vi siano elementi di contraddizione esterni idonei a far dubitare della sua veridicità. Così la testimonianza di abusi sessuali da parte della persona offesa non può essere considerata attendibile quando la stessa risulti contraddetta dalla negazione dei fatti da parte dei soggetti che a vario titolo sarebbero stati a conoscenza degli stessi se non sussiste alcun motivo, processualmente apprezzabile, per poter affermare la falsità delle loro dichiarazioni al riguardo.


Nella fattispecie un prete era stato accusato di avere, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso consistente nell’assoggettare completamente, fisicamente e psicologicamente, la vittima alle proprie voglie sessuali, maltrattato una minore a lui affidata per ragioni di educazione religiosa e di catechesi, sottoponendola a sofferenze fisiche e morali in modo continuo ed abituale per alcuni anni, con violenza, minaccia e abuso d’autorità.
In particolare, approfittando della sua posizione di sacerdote della parrocchia frequentata abitualmente dalla piccola per ragioni di catechesi, con lo scusa di sottoporla ad uno speciale percorso educativo che l’avrebbe avvicinata a Dio, l’avrebbe indotta ad appuntamenti settimanali in chiesa e canonica ove, in un crescendo di attenzioni e minacce avrebbe posto in essere condotte di abuso sessuale, coinvolgendo negli stupri, in un secondo momento, un coetaneo della ragazza che in essi avrebbe, almeno inizialmente avuto anch’egli un ruolo passivo. Gli stupri sarebbero poi avvenuti anche durante un campeggio estivo e, nel corso della scuola media, nei bagni della scuola, questi ultimi ad opera del solo coetaneo..
La prova principale dei fatti fornita dalla Pubblica Accusa era costituita dalla testimonianza resa dalla persona offesa, resa a distanza di oltre nove anni dagli ultimi fatti. La particolarità di tale testimonianza è data dal fatto che i ricordi degli abusi subito emersero durante una serie di sedute di psicoterapia, cui la giovane aveva preso parte per risolvere problemi di natura psicologica e psicosomatica, attraverso la tecnica della c.d. “distensione immaginativa”. Tale testimonianza tuttavia è stata ritenuta dal Collegio Giudicante non idonea a fondare un giudizio di colpevolezza nei confronti dell’imputato, in quanto veniva smentita da circostanze esterne, prima fra tutte l’assoluto diniego circa i fatti di abuso da parte dell’altro ragazzo che sarebbe stato coinvolto il quale oltretutto oltre a non ricordare nulla - neanche dopo alcune sedute di psicoterapia effettuate con un consulente nominato dal Pubblico Ministero - non
avrebbe mai avuto, a seguito dei gravi abusi subiti, a differenza della denunciante, alcun disturbo psicologico o psicosomatico di natura postraumatica.

 

PRO Avv. Guglielmo Gulotta, Avv. Alberto Valenti, Avv. Flavio Moccia.

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