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VIOLENZA SESSUALE SU MINORE – ELEMENTO SOGGETTIVO - ESCLUSIONE

Tribunale di Lecco, sez. unica, sent. 16/06/05 n. 314/05 (dep. 25/07/05) Pres. Luciano Tommaselli

La volontà del compimento dell’atto sessuale penalmente rilevante ex art. 609 quater c.p. non emerge direttamente dalla natura dell’atto: l’elemento soggettivo del dolo generico, necessario per integrare il delitto di violenza sessuale, non può cioè essere presunto, ma deve essere accertato volta a volta in relazione alla particolarità della fattispecie, specie nei casi in cui il disvalore del fatto è relativo e si coglie principalmente nel modo in cui è stato percepito e rielaborato dal soggetto passivo, piuttosto che nelle modalità con cui lo ha posto in essere il soggetto attivo. Così compiere una condotta consistente in “pacchettine” o “sculacciatine” sul sedere della figlia e in pizzicotti e toccamenti ritenuti dalla bambina fastidiosi, pur integrando atti idonei a compromettere la libera determinazione della sessualità della bambina e ad interferire negativamente con la sua sfera sessuale, non integrano il delitto di cui all’articolo 609 quater c.p. quando nessuno degli elementi emersi nel corso del giudizio consente di ritenere provata la volontà di compiere atti sessuali da parte dell’imputato.

 
Nel caso di specie un padre era stato accusato di aver ripetutamente compiuto molestie sessuali consistenti in “fastidiosi toccamenti” nei confronti della figlia di quattro anni. Nel corso del giudizio è emerso come tale condotta, avvertita dalla bambina come invasiva della sua sfera sessuale, avvenisse sempre nel salotto dell’abitazione del padre mentre i nonni paterni si trovano in casa e il fratello della bambina giocava nella stessa stanza. Dagli atti risulta inoltre che il padre non pose mai in essere in essere tali comportamenti, da lui peraltro avvertiti come innocui giochi con la figlia, quando ebbe occasione di dormire nella stessa stanza con i bambini e che la sensazione di fastidio provata dalla bambina a volte era avvertita anche a seguito di coccole poste in essere  dalla mamma.
Si è infine evinto come tale sensazione di fastidio provata dalla figlia non fosse mai stata percepita dal padre: ne è quindi risultato che l’atto sessuale, pur sentito come tale dalla bambina, non è mai stato sorretto dalla volontà di compierlo da parte dell’imputato. Per questo motivo il genitore, escluso il dolo del reato, è andato assolto ex art. 530 c.p.p. perché il fatto non costituiva reato.
 
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