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ABUSO SESSUALE IN DANNO DI MINORENNI - TESTIMONIANZA DEI SOGGETTI OFFESI - ATTENDIBILITA' - VOCI CORRENTI TRA IL PUBBLICO - CONTRADDITTORIETA' TRA LE TESTIMONIANZE (Artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater c.p.; Art. 192, 507, 522 c.p.p. )
Trib. Milano - Ud. 23 giugno 2005 (dep. 15 settembre 2005) n. 7134, Pres. Introini, Est. Montingelli
Nei procedimenti penali per abuso sessuale in danno di minorenni, la testimonianza dei soggetti offesi dev’essere sottoposta ad un rigoroso vaglio di credibilità che si deve tradurre nella più attenta ricerca di riscontri esterni alle affermazioni fatte dai bambini, specie quando queste siano maturate in ambienti intuitivamente saturi di voci correnti nel pubblico su vicende di abusi sessuali realizzati da adulti su minori in relazioni ai quali, per le connesse dinamiche psicologiche di sconcerto e rabbia che tali fatti sono atti ad ingenerare in coloro che ne vengano comunque a conoscenza, facile risulta essere la colpevolizzazione di chi ne risulta oggetto.
Quando le deposizioni dei soggetti minori rese in sede di incidente probatorio ex art. 392 co. 1 bis risultino tra loro contraddittorie, è perfettamente legittimo, anche in considerazione del fatto che l’incidente probatorio sia stato esperito senza la disponibilità della messe di elementi probatori venutasi ad offrire nel corso del dibattimento, disporre una seconda audizione delle parti offese ai sensi degli articoli 522 e 507 c.p.p.
Nel caso di specie l’imputato era stato accusato di aver attirato due minori, di circa otto e dieci anni d’età, presso la propria abitazione costringendoli in differenti circostanze di tempo a subire atti sessuali consistiti in palpeggiamenti delle parti intime e penetrazioni anali e di aver morbosamente palpato per strada la sorella di uno dei due abusati, anche essa infradodicenne, con la scusa di salutarla.
Numerose contraddizioni nel racconto dei minori raccolto con incidente probatorio e l’inattendibilità di uno dei testimoni principali dell’accusa, la madre di uno dei soggetti offesi, la cui deposizione risultava tra l’altro in parte smentita dalla testimonianza di un terzo, hanno portato i giudici alla richiesta di un approfondimento istruttorio ex articolo 507 c.p.p. che ha visto l’ascolto dei bambini in sede di audizione protetta ex art. 498, co. 4, c.p.p.
L’imputato è cosi andato assolto dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste.
Pro Guglielmo Gulotta