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SEQUESTRO PREVENTIVO DI MATERIALE AUDIOVISIVO - LIMITI

Corte di Cassazione, sez. V pen., sent. n. 73918/08, ud. 7 dicembre 2007, dep. 15 febbraio 2008, Pres. Ferrua, Est. Di Tomassi

 

SEQUESTRO PREVENTIVO DI ESEMPLARI STAMPATI - DIVIETO EX ART. 21 COMMA 3 COST.

(art. 1 r.d.l. n. 561 del 1946; art. 21 Cost.; art. 321 c.p.p.)

In tema di reati commessi col mezzo della stampa, il sequestro di n. 3 copie della pubblicazione ai sensi dell’art. 1 comma 2 r.d.l. n. 561 del 1946 è soltanto quello probatorio e non anche quello preventivo, sia perché quest’ultimo è stato introdotto nell’ordinamento solo successivamente (dal vigente codice di rito, entrato in vigore nel 1988), sia perché la limitazione a un così esiguo numero di esemplari è incompatibile con le peculiari finalità della predetta misura cautelare reale di cui all’art. 321 c.p.p., con la conseguenza che il sequestro preventivo di esemplari di stampati, non espressamente previsto da alcuna legge in materia di stampa, cade nel divieto del comma terzo dell’art. 21 Cost.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO DI MATERIALE AUDIOVISIVO - APPLICABILITA' ART. 21 COMMA 3 COST. - ESCLUSIONE

(art. 21 Cost.; art. 321 c.p.p.)

Il terzo comma dell’art. 21 Cost., prevedendo per gli esemplari di stampati che si possa “procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili” istituisce una garanzia negativa rafforzata da riserva di legge specifica che non consente una estensione automatica anche ai mezzi di diffusione del pensiero diversi dalla carta stampa, cosicché nell’ambito di diffamazione commessa col mezzo della televisione, potrà disporsi sequestro preventivo del supporto o del mezzo di comunicazione. Tuttavia, il sequestro preventivo, allorchè cade su supporti destinati a comunicare fatti di cronaca o a criticare e denunziare aspetti della vita civile d’interesse pubblico non incide solamente sul diritto di proprietà del supporto o del mezzo di comunicazione, ma su un diritto di libertà che ha dignità pari a quello della libertà individuale (riguardando anzi, in astratto, non uno ma molti). Occorre perciò che la sua imposizione sia giustificata da effettiva necessità e da ragioni adeguate.

 

SEQUESTRO PREVENTIVO - FUMUS COMMISSI DELICTI - RAVVISABILITA' SULLA BASE DEL SOLO CONTENUTO DELL'ATTO DI DENUNCIA QUERELA - ESCLUSIONE

(art. 321 c.p.p.)

Nella disposizione del sequestro preventivo è compito del Giudice valutare la sussistenza del fumus commissi delicti, che non può coincidere con la mera proposizione di un atto di denuncia e querela, dovendosi valutare l’effettiva esistenza di elementi di sia pur sommaria portata probatoria dai quali desumere con un certo grado di probabilità che un reato è stato commesso.

Il caso esaminato dal Giudice di Legittimità aveva ad oggetto un sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Camerino sul materiale audiovisivo girato dalla produzione di noto programma televisivo satirico. Il provvedimento era stato emesso dal GIP su richiesta del Pubblico Ministero sulla base della sola querela sporta dai protagonista del servizio. In sede di riesame i difensori dello studio di produzione avevano evidenziato l’insussistenza del fumus commissi delicti in quanto l’Autorità Giudiziaria aveva disposto il provvedimento cautelare ancor prima di conoscere il contenuto del filmato. Si era inoltre sottolineata la compressione delle libertà di cronaca patite a seguito del sequestro che aveva dato luogo ad una censura preventiva del servizio giornalistico che si andava confezionando. La Corte di Cassazione, con una sentenza approfonditamente motivata, ha accolto pienamente le doglianze del ricorrente annullando il provvedimento del Tribunale del Riesame e disponendo la restituzione degli esemplari sequestrati. In particolare la Corte ha chiarito “incidenter tantum” come il sequestro preventivo di esemplari stampati soggiace al divieto di cui all’art. 21 della Costituzione, risolvendo così l’ambiguità interpretativa (in cui lo stesso Tribunale del Riesame era erroneamente incappato) derivante da un precedente giurisprudenziale. La Corte inoltre, pur dando atto che il divieto di cui all’art. 21, co. 3, Cost. non si applica alle produzioni radiotelevisive, ha sottolineato con forza come in tali casi, venendo in gioco il diritto di manifestazione del pensiero costituzionalmente protetto, il vaglio in merito alla sussistenza dei presupposti del fumus e del periculum deve essere particolarmente approfondito. Sulla base di questi presupposti la Corte ha quindi annullato il sequestro predisposto sulla base delle sole dichiarazioni  persona offesa.

Pro     Avv. Salvatore Pino                           

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