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CIRCONVENZIONE DI INCAPACE - STATO DI DEFICIENZA PSICHICA - DONAZIONE AL BANCARIO DI FONDI DI INVESTIMENTO DA PARTE DEL CLIENTE - INSUSSISTENZA

Tribunale Ordinario di Milano, V sez. penale in composizione monocratica, dott. Dalla Chiara, sent. 11690/02 del 19/12/02

Non può essere desunta la piena prova della deficienza psichica della persona offesa dal delitto di circonvenzione di incapace dalla “singolarità” del suo carattere e dall’apparente non giustificabilità, secondo le normali regole sociali, dei suoi atti dispositivi.

 
Nel caso di specie un bancario è stato accusato di aver circonvenuto un anziano cliente della banca presso cui lavorava facendosi nominare beneficiario di polizze di investimento e facendosi consegnare, tramite giroconti bancari, rilevanti somme di denaro, tutte di proprietà della persona offesa.
L’accusa aveva sostenuto la tesi della deficienza psichica affermando, tramite proprio consulente tecnico, che la persona offesa non era certamente affetta da patologie psichiche, e nemmeno incapace di intendere e volere ma, tuttavia, in quanto sola e particolarmente sensibile sul punto dell’amicizia e dell’individuazione di un erede a cui lasciare le proprie sostanze, in condizione tale da essere indotta a compiere azioni di per sé dannose.
Per il consulente dell’accusa, infatti, la persona offesa era affetta da una debolezza nell’apparato psichico tale da renderlo potenziale vittima di induzione a compiere atti per lui dannosi.
 
La difesa nel corso del dibattimento ha evidenziato invece che la persona offesa, pur singolare nel suo comportamento (viveva da solo in un appartamento non curato; aveva deciso di lasciare quasi tutti i suoi averi ad un funzionario della sua banca perché gli era simpatico avendo saputo che aveva fatto il militare nella città dove lui era nato, e insieme avevano preso qualche caffè) era perfettamente in grado di rendersi conto della natura pregiudizievole dei suoi atti dispositivi, ed era nel pieno possesso delle sue facoltà mentali quando ha eletto il dipendente della banca presso la quale gestiva conti correnti e fondi di investimento persona di sua fiducia, nominandolo beneficiario dei fondi e donandogli cospicue somme di denaro, sempre a condizione di ricevere in cambio aiuto e sostegno nel caso in cui si fosse poi trovato in stato di bisogno.
Il giudice ha osservato poi che la persona offesa “si è dimostrato persona attenta ai suoi interessi, tanto da avere reagito ad un investimento che gli era stato consigliato dalla banca di cui era cliente e di cui era rimasto deluso, per il suo risultato negativo; il medesimo ha inoltre dimostrato di non essere stato insensibile al problema rappresentato dalla consistenza dei suoi risparmi bancari in relazione ai possibili controlli, che erano stati pubblicizzati dalla stampa nazionale, da parte dell’INPS per accertare l’effettivo ammontare dei redditi dei titolari delle pensioni sociali, tanto più che il Xxx (la persona offesa) beneficiava altresì di un contributo erogatogli mensilmente dal Comune di Milano per le sue apparenti condizioni di indigenza.
Xxx (la persona offesa), nel corso dell’esame dibattimentale si è dimostrato persona sufficientemente vigile e consapevole dell’effetto pregiudizievole degli atti dispositivi da lui compiti a favore dell’imputato, ma ne ha affermato con risolutezza la validità, affermando che era padrone di disporre come voleva dei suoi risparmi, che era comunque convinto dell’affidabilità dell’Yyy (imputato), che non avrebbe rifiutato di aiutarlo economicamente in caso di bisogno, che comunque non aveva alcun timore economico per il suo futuro, fidando nell’assistenza pubblica, sulla scorta dell’esperienza del ricovero della sua anziana madre. Xxx (la persona offesa) non si è costituto parte civile, non ha chiesto l’annullamento delle sue donazioni, ha continuato a difendere l’imputato, assumendo che sia stato incriminato ingiustamente e che abbia subito danni a causa della sua volontà di beneciarlo, con i provvedimenti disciplinari adottati dall’istituto bancario nel quale Yyyy (imputato) era dipendente, egli infine ha nominato l’imputato suo erede universale con un testamento olografo prodotto dalla difesa”.
 
Pro Guglielmo Gulotta e Daniela Insalaco del Foro di Milano

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