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GIUDIZIO DI RIESAME - POSSIBILITA' DI VERIFICA - SEQUESTRO ASSEGNI BANCARI – INSUSSISTENZA DEL FUMUS COMMISSI DELICTI DI CUI ALL’ART.640 C.P. – ASSENZA DEGLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REATO – ANNULLAMENTO E RESTITUZIONE (Art. 640 c.p. – 324, 355 c.p.p.)
Tribunale penale di Salerno – Sezione Riesame – udienza camerale del 7 ottobre 2002 (dep. 9 ottobre 2002), - Pres. Pellegrino (est.) -
In tema di riesame il Tribunale deve stabilire l’astratta configurabilità del reato ipotizzato, senza alcuna possibilità di verifica in concreto della sua fondatezza: il necessario presupposto del c.d. fumus commissi delicti va pertanto compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che dovranno essere valutati così come esposti al fine di verificare solo se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in quella tipica.
In virtù di tale principio il Tribunale ha stabilito che il comportamento di una società creditrice la quale abbia comunicato alla parte debitrice che il rilascio di assegni postdatati a saldo di fatture scadute non rappresenti la prassi aziendale, invitando il debitore a disporre bonifico bancario, in mancanza del quale avrebbe incassato i suddetti titoli, può configurare inadempimento del precedente patto fiduciario intervenuto tra il debitore e l’agente di zona della creditrice.
Tale inadempimento tuttavia è esente da profili penali e non integra gli artifizi ed i raggiri, elementi costitutivi della fattispecie ipotizzata, bensì configura una normale diatriba commerciale