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INFANTICIDIO - IMPUTABILITA' - PSICOPATIE - ALTERAZIONI MENTALI ATIPICHE (artt. 85, 578 c.p.)

Corte Assise Milano, 26 maggio 1987, Pres. Passerini, est. Ichino

 

Il verificarsi del parto ove questo sia caratterizzato da assoluta eccezionalità sia per la personalità dell’imputata, impreparata ad affrontarla ed accettarla in rapporto a una situazione di emergenza (doglie improvvise e inaspettate), unitamente alla condotta tenuta nei mesi precedenti di infantile e autosuggestiva negazione della gravidanza che abbia quindi causato un’incalzante alternanza e progressione di incredulità di paura e di angoscia, di dolore fisico e perturbamento morale, autorizza il giudice a ritenere sussistente l’ipotesi di una alterazione psicologica, e nulla rilevando l’impossibilità di una specifica classificazione.

 

 

 

Fattispecie in cui è stata ritenuta non imputabile, per momentaneo discontrollo delle funzioni superiori dell’io, una giovane donna madre, che, affetta da turbe della personalità inerenti alla sfera degli affetti ed alla percezione del proprio corpo, aveva ucciso, gettandola dalla finestra, nello sconvolgimento emotivo conseguente al parto e subito dopo questo, la neonata.

 

 

 

 

Quando le deviazioni patologiche della personalità sono talmente gravi da assurgere al rango di malattia mentale, deve ritenersi non imputabile quel soggetto che, in una situazione emotiva particolarmente coinvolgente e per effetto delle deviazioni della personalità di cui soffre, commette un fatto criminoso, anche se la sua non imputabilità è solo transitoria.

 

Sussiste il vizio totale di mente ove l’imputato abbia posto in essere una condotta crudele, irrazionale, palesemente non preordinata per di più destinata ad essere immediatamente scoperta. Si ha vizio totale di mente ove vi sia una apprezzabile alterazione della mente, anche temporanea, conseguente ad uno stato morboso o patologico, anche se non è esattamente definibile dal punto di vista clinico o diagnostico che privi l’agente della facoltà di esercitare correttamente le funzioni intellettuali e volitive.

 

La natura di infermità psichica idonea a compromettere la funzione intellettiva ed abolire quella volitiva sia pure in un momento transitorio e brevissimo, corrispondente alla commissione del delitto esclude che si possa applicare al delitto l’ipotesi degli stati emotivi e passionali che si riferisce invece ad una situazione di semplice turbamento dell’equilibrio psichico conseguente all’insorgenza di fatti che toccano esclusivamente la sfera emotiva (ad esempio la collera e la paura) ovvero traggono origine da sentimenti più radicati e duraturi dell’animo umano (come gelosia l’amore, l’ambizione).

Avv. Prof. Guglielmo Gulotta
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