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FURTO - FURTO D'USO - IMMEDIATEZZA E VOLONTARIETA' DELLA RESTITUZIONE - INSUSSISTENZA (Art. 624, 626 comma 1 n.1 c.p.)

Corte di Cassazione - sez. V Penale - C.c. 3 aprile 2001 (dep. 11 settembre 2001), n.687 - Pres. Ietti - Rel. Marasca - P.M. Febbraro

Commette il reato di furto e non la forma attenuata del c.d. furto d'uso, prevista dall'art.626 c.p., chi si impossessi ingiustamente di documenti altrui e li restituisca solo dopo la presentazione della querela da parte del derubato.

Non si applica la forma attenuata prevista dall'art. 626 c.p., il c.d. furto d'uso, bensì il titolo comune di furto, nelle ipotesi in cui la restituzione delle cose sottratte non sia avvenuta immediatamente e volontariamente. Per restituzione volontaria deve intendersi la libera attuazione dell'iniziale intenzione di restituire, in assenza di qualsiasi forma di coazione psicologica. Il dato cronologico dell'immediatezza consiste invece nel breve arco di tempo in cui l'agente sottrae il bene ai fini di un uso momentaneo dello stesso.

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