In tema d’impugnazione la parte civile è legittimata ex art. 576 c.p.p. a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio ai soli effetti della responsabilità civile, con la conseguenza che la sua richiesta, in sede d’impugnazione, deve fare espresso e diretto riferimento, a pena d’inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che intendono conseguire. Ne deriva che le richieste di quelle parti in causa, che riguardano esclusivamente l’affermazione di responsabilità delle imputate prosciolte, senza alcun richiamo alla specificità dell’azione risarcitoria, rendono improponibile il ricorso per cassazione in quanto si domanda al giudice adito di deliberare in merito ad un effetto penale che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla parte civile.
Nel caso di specie le parti civili avevano proposto ricorso per cassazione avverso una sentenza di appello di assoluzione degli imputati limitando il loro gravame alla illogicità di detta sentenza ed alla richiesta di condanna senza tuttavia addurre uno specifico riferimento agli effetti civili della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione ha ritenuto, in conseguenza di ciò, tali ricorsi inammissibili.
Pro Guglielmo Gulotta Mauro Angarano