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FRODE INFORMATICA - INSUSSISTENZA - PUBBLICAZIONE OSCENA A MEZZO INTERNET - INSUSSISTENZA - DIFFAMAZIONE A MEZZO INTERNET - SUSSISTENZA - TUTELA DELL'IMMAGINE IN INTERNET (art. 640 ter c.p.- art. 528 c.p. - art. 595 c.p.)
Tribunale di Monza, ufficio del Giudice per le indagini preliminari, Dott.ssa Gallucci, Ordinanza del 15 aprile 2003
Non compie frode informatica (art. 640 ter c.p.) il soggetto che, abusivamente, sfruttando il meccanismo informatico che consente ai motori di ricerca di identificare e catalogare tutte le pagine web disponibili on line, inserisca all'interno del proprio sito internet a contenuto pornografico parole chiave o nomi di files con il nome di un noto pupazzo televisivo lasciando credere che all'interno di tale sito si trovino immagini a contenuto erotico contenenti il pupazzo stesso, ingannando così l'utente del motore di ricerca per attirare clienti all'interno del sito pornografico. Ciò in quanto la fattispecie in esame richiede che vi sia una violazione del sistema informatico al fine di ingiusto profitto intervenendo su dati e o informazioni nello stesso presenti e non quindi nel caso in cui si sia intervenuti su dati o informazioni all'interno di un sito del quale si ha la materiale disponibilità.
Non sussiste il delitto di pubblicazione oscena di cui all'art. 528 c.p. nella diffusione di immagini a contenuto pornografico di libero accesso ma filtrate da avvisi idonei ad avvisare il navigatore che proseguendo la visione del sito si troverà di fronte a contenuti erotici. Premesso, infatti, che l'osceno in sé e per sé è irrilevante agli effetti della legge penale (Sez. Un. 24.3.1995) si osserva infatti che la diffusione e pubblicazione di materiale osceno nell'ambito di siti internet dall'inequivocabile indirizzo come (..) accessibili soltanto dopo (ulteriori) chiari avvisi circa il già intuibile contenuto degli stessi, non integra il reato in esame, alla stessa stregua di come del resto è consentito rappresentare spettacoli osceni in speciali locali aperti al pubblico e destinati a questo scopo.
E' diffamatorio lo sfruttamento senza autorizzazione del nome di un pupazzo noto al grande pubblico televisivo per essere accostato ad un telegiornale mandato in onda quotidianamente, allo scopo di attirare visitatori in diversi siti internet a contenuto pornografico. Ciò in quanto per l'enorme popolarità raggiunta dal pupazzo-personaggio non può considerarsi lo stesso alla stregua di un mero pupazzo quanto piuttosto uno strumento per la realizzazione di servizi giornalistici di interesse generale, tanto da far ritenere ragionevolmente che vi sia una immagine da tutelare per la società che produce la trasmissione televisiva, nel cui ambito gli autori utilizzano il noto pupazzo utilizzato abusivamente per promuovere siti pornografici.