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DIFFAMAZIONE TELEVISIVA AGGRAVATA DALL’ATTRIBUZIONE DI FATTO DETERMINATO COMMESSA NEI CONFRONTI DI MAGISTRATO – COMPETENZA TERRITORIALE – DOMICILIO DI FATTO DIVERSO DA RESIDENZA – PREVALENZA CONCETTO DI RESIDENZA ANAGRAFICA

Gip Tribunale di Salerno; Udienza del 26.9.2000

In tema di diffamazione televisiva aggravata dall’attribuzione di fatto determinato, la competenza per territorio va individuata nel Tribunale del luogo di residenza della persona offesa. A tale unico concetto deve pertanto farsi riferimento per la corretta individuazione della competenza, facendo fede in tal senso le risultanze anagrafiche. Né possono valere criteri diversi quali il domicilio “per l’ufficio” o la residenza “per l’ufficio”.

 

 

Con questa Sentenza si è stabilita la prevalenza del criterio della residenza anagrafica per l’individuazione della competenza per territorio per i reati di diffamazione televisiva. Stante il tenore letterale del comma 5 dell’art. 30 della legge Mammì, il concetto di residenza anagrafica risulta essere il più preciso e il più inequivocabile possibile. Se si volesse infatti andare a ricercare caso per caso dove la persona offesa abbia in concreto l’abituale dimora al fine di superare le risultanze anagrafiche, si introdurrebbe un criterio interpretativo dell’art. 30, 5 comma, del tutto contrario alla ratio della norma stessa che è quella appunto di determinare con certezza, e preventivamente, il giudice naturale. Nel caso di specie un magistrato aveva presentato querela indicando una residenza definita “per l’ufficio” diversa da quella risultante dal registro anagrafico. Il Gip ha ritenuto insuperabile il dato risultante dal registro anagrafico, tanto più che la persona offesa, asserendo una residenza diversa, non aveva proceduto ai sensi dell’art. 44 c.c., che prevede, in caso di trasferimento della residenza, una doppia comunicazione al vecchio e al nuovo comune in cui si intende stabilire la residenza.

 

 

 

Avv. Prof. Guglielmo Gulotta
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