Nel caso soggetti privati prestino opera di vigilanza di proprietà immobiliari in presenza della licenza prefettizia prevista dall’art. 134 TULS, possono nondimeno rispondere del reato di cui all’art. 257 reg. esec. TULPS, laddove si stabilisce che il superamento dei limiti territoriali senza specifica autorizzazione integra il reato in questione, salvo il caso in cui gli agenti non siano stati inviati fuori sede per l’adempimento di specifici incarichi, e non dunque per svolgervi funzioni stabili di vigilanza.
L’importante conclusione che riaffida alla discrezionalità dell’impresa l’utilizzazione delle guardie giurate ove ciò sia necessario per contingenze di carattere lavorativo a tutelare il patrimonio aziendale (