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Violazione art. 31 Codice deontologico degli psicologi - insussistenza
Ordine degli Psicologi - Consiglio Regionale Piemontese - Pres. Laura Decrosio - Delibera n. 531/02
Non viola l'art. 31 del codice deontologico la psicologa che su richiesta della madre di un bambino effettui colloqui con il figlio senza però il consenso espresso dell'altro genitore, se vi è la prova della non intenzione di escludere il padre dalla stessa consultazione e se lo stesso, avvisato dell'iniziativa, non manifesta parere contrario.
ART. 31
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'autorità tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Non viola l'art. 31 del codice deontologico la psicologa che, richiesta da un genitore separando di effettuare colloqui clinici con il figlio minorenne, senza che vi sia il consenso espresso dell'altro genitore, se :
- la psicologa ha accolto la richiesta di consultazione per il figlio minore portata da una madre, coniugata e convivente con il coniuge;
- la psicologa ha ripetutamente richiesto la presenza del padre ai colloqui e, nel momento in cui ha rilasciato un preventivo scritto, non ha da questi ricevuto alcuna obiezione, potendo pertanto ragionevolmente ritenere che il silenzio equivalesse ad un tacito consenso;
- il suddetto preventivo prevedeva espressamente un incontro con entrambi i genitori, a dimostrazione che la dott.ssa (omissis) non intendeva escludere il padre dalla consultazione;
- ha consegnato una relazione scritta sul suo intervento ad entrambi i genitori, accogliendo la richiesta avanzata in prima battuta dal legale del padre, e ritenendo lei stessa di doverne consegnare una copia anche alla madre.
Nel caso di specie, un genitore, aveva depositato un esposto al consiglio dell'ordine degli psicologi del Piemonte lamentandosi del fatto che la moglie, separanda, aveva affidato l'incarico di sottoporre il figlio minorenne a colloqui con una psicologa senza averne acquisito il suo consenso e senza averne dato la possibilità di partecipare. Relazione poi utilizzata dalla madre davanti al Giudice nella causa per la separazione dal marito.
Invero la professionista aveva richiesto ripetutamente la presenza di entrambi i genitori sia al primo colloquio che ai successivi; aveva chiesto alla madre se il coniuge era stato da lei informato del primo incontro, ricevendone risposta affermativa, e la motivazione dell'assenza per impegni di lavoro; di aver redatto un preventivo del suo intervento su richiesta della madre del bambino, indirizzandolo ad entrambi i genitori, in cui prevedeva un incontro di restituzione con entrambi. Ciò premesso, in assenza di comunicazioni da parte del padre del bambino, la psicologa ha interpretato il silenzio dello stesso come assenso, pur continuando a sollecitarlo a partecipare agli incontri; quando ha ricevuto dal legale del padre una lettera con la quale veniva precisato che lo stesso era a conoscenza dei preventivi ha inviato allo stesso una relazione scritta di sintesi degli incontri, inviandone copia anche alla cliente, senza sapere, tuttavia, dell'intenzione di quest'ultima di mostrarla al giudice.
Guglielmo Gulotta