Integra il delitto di violenza privata la condotta di chi, durante lo svolgimento del proprio servizio lavorativo, minaccia la propria collega costringendola a subire le proprie ire impedendo, anche fisicamente, l’allontanamento di quest’ultima.
La fattispecie giuridica di cui all’articolo 610 del codice penale è posta a tutela e garantisce la libertà psichica dell’individuo nella sua volontaria esplicazione. Per la sussistenza della minaccia è dunque sufficiente che colui che la compie eserciti la sua azione intimidatoria in senso generico, attraverso una coartazione diretta o indiretta, sulla libertà di volere dell’altro.
Nel caso di specie un impiegato di un hotel aveva litigato, per motivi di lavoro, con una collega addetta alla reception dell’albergo. Il litigio aveva proseguito nel back office della reception e qui, stando a quanto emerso nel corso del processo, lo stesso aveva minacciato la donna e, spintonatola verso una sedia, impedito alla predetta di uscire dalla stanza, giungendo, per sottolineare tale volontà, a sferrare un pugno sul muro sfiorando il volto dell’impiegata (solo il successivo intervento della sicurezza aveva permesso alla donna di uscire dall’ufficio). Condotta idonea, secondo il Tribunale di Milano, ad integrare il delitto di violenza privata.
Pro Guglielmo Gulotta