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FALSO IN BILANCIO – ISCRIZIONE DI UN CREDITO NON CERTO, NÉ LIQUIDO, NÉ ESIGIBILE – ASSENZA DI SVALUTAZIONE – ELEMENTO SOGGETTIVO - INSUSSISTENZA

Trib. Milano, Sez. I – sent. 7 gennaio 2002 (dep. 21 gennaio 2002) – Pres. Est. Castellano

(art. 2621, comma I, codice civile)

Nel reato di falso in bilancio, l’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale, senza adeguata svalutazione, di un credito non certo, né liquido né esigibile, bensì di dubbia esazione, vantato nei confronti di un lavoratore subordinato, in seguito al licenziamento dello stesso, non costituisce reato per mancanza dell’elemento psicologico, se viene effettuata non per ritardare fraudolentemente la messa in liquidazione della società ovvero trarre in inganno i creditori, bensì allo scopo di porre in evidenza l’anomalia del rapporto di lavoro subordinato del lavoratore.

Nel caso di specie il bilancio è stato approvato con delibera dei soci in data 25.5.1996, e la società è stata posta in liquidazione dall’assemblea del 20.6.1996, peraltro convocata già prima di tale data e il liquidatore nominato in tale assemblea ha riferito di aver provveduto, per un verso, a svalutare il credito suddetto nella misura del 100% e, per altro verso, di aver dato incarico di promuovere azione per il recupero dello stesso. Per tali circostanze il collegio, pur ammettendo la sussistenza dell’elemento materiale del falso in bilancio, ha escluso ogni forma di dolo.

 (Avv. Guglielmo Gulotta)

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