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OMISSIONE DELL'OBBLIGO DI INFORMARE LA SOPRAINTENDENZA DEI BENI CULTURALI DELL'AVVENUTO TRASFERIMENTO, EFFETTUATO IN DATA 30/09/99 CON ATTO NOTARILE, DI VARI IMMOBILI SOTTOPOSTI A VINCOLO STABILITO CON DM 19/05/1960 - INSUSSISTENZA DEL REATO

TRIBUNALE DI PADOVA IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, Dott.ssa Marta Paccagnella, sentenza n. 115/03, udienza del 23.01.03, dep. 05.03.03.

Non vi è penale responsabilità del proprietario dell'immobile che - prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 490/99 che prescrive entro un rigoroso termine l'obbligo di notificare la vendita di un bene vincolato ai beni culturali - aveva alienato a terzi beni immobili soggetti a vincolo del ministero dei beni culturali senza notificare alla sovrintendenza l'avvenuta cessione se non in un secondo momento ossia dopo l'entrata in vigore del predetto D.Lgs 490/99. 

La precedente normativa (Legge 1089/39) sanzionava l'omissione della denuncia ma non poneva alcun termine per effettuare la notifica alla sovrintendenza ai beni culturali, sicché il fatto omissivo diveniva penalmente rilevante solo nel caso in cui vi fosse stato un accertamento dell'autorità sull'omissione, ma non prima di esso.

Per il giudice, sebbene la condotta omissiva sia stata scoperta proprio grazie alla denuncia effettuata dallo stesso proprietario dopo l'entrata in vigore della nuova normativa che impone (a differenza della precedente) un termine per la denuncia, e dunque fuori termine per la nuova normativa, l'omissione è comunque irrilevante perché la condotta omissiva è iniziata nelle more della vecchia legge che non stabiliva un termine e dunque da applicarsi - in quanto norma più favorevole per il reo - anche se la denuncia e l'accertamento dell'omissione sono avvenuti nelle more della nuova normativa.

(Avv. Pierluigi Varischi e Avv. Alberto Sirani)

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