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Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande reato di cui all’art. 5 lett.b) L. .283/62 - cattiva conservazione di alimenti - insussistenza

PRET. MONTECORVINO ROVELLA UD. 18.10.1999 – DOTT. MATARAZZO

Il reato di cattiva conservazione degli alimenti è una fattispecie di reato a pericolo presunto, pertanto per la punibilità non si esige un preventivo accertamento della commestibilità del prodotto né il verificarsi del danno per la salute del consumatore, tuttavia perché possa dirsi integrata la condotta è pur sempre richiesto che nella realtà sussista una situazione di fatto che determini la lesione dell’interesse protetto. Nel caso di presenza di escrementi di volatili all’interno di un capannone adibito al mero stoccaggio delle merci non sussiste la responsabilità del preposto qualora lo stato di confezionamento del prodotto (nella fattispecie in cartoni sigillati ed allocati su pedane di legno) sia tale da determinare una situazione di fatto assolutamente inidonea a far ritenere sussistente il pericolo di alterazione.

Con tale pronuncia si è sottolineata la differenza, sotto il profilo della cattiva conservazione degli alimenti, tra uno stabilimento di produzione ed un capannone adibito al mero deposito ove la merce staziona già confezionata per un breve periodo di tempo (A. Righi)

 

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