Art. 37, Legge 689/81
Non è classificabile come rapporto di lavoro subordinato, nonostante tale qualifica sia stata effettuata dal funzionario dell’INPS, l’attività dalla quale risulti che il lavoratore non aveva orari di lavoro prefissati, né direttive precise, e inoltre sia accertato che i mezzi usati dal lavoratore fossero di sua proprietà.
Non sussiste l’omissione dei contributi previdenziali e assistenziali commessa dal datore di lavoro, ove manchi la prova certa della natura di lavoro subordinato sottesa al mancato versamento dei contributi.