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REATI FISCALI -EMISSIONI DI FATTURE RELATIVE AD OPERAZIONI INESISTENTI - REDAZIONE ALTERATA DI SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE - REATO CONTINUATO - TERMINE PRESCRIZIONALE
Trib. Lecco - Ud. 4 ottobre 1999 - Pres. Dott. Forieri –
Art. 4 c. 1, n.5 e 7, DL 10.7.82 n.429 conv. in L.7.8.82 n. 516 così come modificato dalla L.15.5.91 n.83; art. 81 c.p.; DPR 20.1.92 n. 23, DL 28.2.92 n.174, DL 27.4.92 n.269, DL 19.6.92 n.316, DL 25.6.92 n.319, DL 24.11.92 n.455; DL 23.1.93 n.16 convertito dalla l.24.3.93 n.75 Art. 21 D.L. 2.3.89 n.69 conv. in L.27.4.89 n. n.154
Il termine iniziale della prescrizione delle violazioni tributarie di cui all'art. 4 c.1 n.5 e 7 della l.7.8.82 deve calcolarsi sulla data di emissione dell’ultima fattura relativa alle operazioni contestate.
Il computo della prescrizione con riferimento alle violazioni tributarie di cui all'art.4 c.1 n.5 e 7 della l.7.8.82 si deve ritenere sospeso nel momento in cui interviene una delle cause interruttive previste dal DPR 20.1.92 n. 23, DL 28.2.92 n.174, DL 27.4.92 n.269, DL 19.6.92 n.316, DL 25.6.92 n.319, DL 24.11.92 n.455; DL 23.1.93 n.16 convertito dalla l.24.3.93 n.75; da tale computo, invece, si deve escludere la sospensione di cui all'art. 21 del D.L. 2.3.89 n. 69, conv. in l.27.4.89 n. 154 in quanto tale ipotesi non può applicarsi ai delitti di frode fiscale; ciò premesso, pertanto, la prescrizione deve calcolarsi in 10 anni e 6 mesi; (9 anni è il termine massimo di prescrizione dei reati in esame; un anno e sei giorni è il periodo si sospensione richiamato).