Nel reato di evasione fiscale il fatto che la società cui sono stati alienati dei beni abbia interesse, a fini di frode fiscale, ad emettere e ricevere fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non dimostra che tutti i terzi entrati in contatto con chi detta società dichiara di rappresentare siano a conoscenza di tale intenzione e vi abbiano fatto attivamente concorso con la propria condotta. Al custode giudiziario competono solo mansioni ed un incarico di globale presidio della vitalità e conservazione dei beni a lui affidati. Se sono presenti altri soggetti che gestiscono l’impresa non è possibile spingersi a riferire un compito gestionale anche al custode giudiziale della stessa. Può in qualche modo affermarsi che il precetto penale di cui all’art. 4 co. 1 lett. d) L. 7.8.82 n. Nel caso di specie due custodi giudiziari di una società erano accusati di aver emesso fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, a fine di evasione fiscale, nei confronti di una società di comodo cartiera che si è interposta tra la predetta società ed un committente comunitario rimasto occulto, inoltre due gestori della stessa azienda erano accusati di avere indicato nella dichiarazione dei redditi componenti negativi di reddito in misura diversa da quella effettiva, utilizzando fatture non corrispondenti al vero, in quanto relative ad operazioni soggettivamente false, a fine di evasione fiscale. In realtà le fatture emesse erano concretamente reali, cioè corrispondevano ad operazioni commerciali effettivamente svoltesi nei termini indicati dalle fatture stesse. Per di più l’annotazione in contabilità comunque non avrebbe influito minimamente nella determinazione del reddito imponibile, poiché l’azienda agricola in questione era autorizzata ad indicare come reddito agricolo il solo reddito fondiario con ciò venendo meno la ragione sostanziale che avrebbe potuto indurre il gestore dell’azienda stessa a simulare l’operazione. Il Giudice ha emesso sentenza di non luogo a procedere nei confronti degli imputati poiché dagli atti ha desunto la mancata consapevolezza da parte degli stessi dell’impiego concreto delle fatture da parte della società destinataria, ritenuto il ruolo di custode giudiziale come sopra precisato). (Avv. Prof.