Non sussiste in capo al detentore di rifiuti derivanti dalla produzione industriale l’obbligo penalmente sanzionato di registrare la movimentazione di un carico di rifiuti diretti allo smaltimento e da questi non accettati e respinti al produttore se il rifiuto è sempre rimasto nella materiale disponibilità del produttore e se la presenza dello stesso potesse essere comunque desumibile aliunde dalla documentazione contenuta nel registro dei rifiuti nonché dalla regolare tenuta della bolla di accompagnamento del carico movimentato.
Nel caso di specie un carico di acque di lavaggio degli impianti produttivi contenente acetone al 2,5% veniva respinto al mittente dalla società addetta allo smaltimento. Il legale rappresentante della ditta produttrice del rifiuto, nonostante avesse dato corrette disposizioni ai dipendenti per la regolare tenuta del registro rifiuti, apprendeva che il carico appena rientrato non era stato registrato , ma riteneva comunque superflua una registrazione della movimentazione del rifiuto dal momento che lo stesso non era mai uscito dalla sua materiale disponibilità.
La Corte d’Appello in riforma della decisione del Pretore di Milano ha osservato che, se è pur vero che la registrazione dei rifiuti deve avvenire nel momento in cui questi sono trasportati perché diversamente facendo si frusterebbe l’esigenza di un controllo e monitoraggio continuo dei rifiuti cui è chiaramente ispirata la normativa in questione, e modificherebbe l’effettività del precetto, è anche vero che la mancata registrazione era ovviamente in buona fede e che comunque l’esistenza del rifiuto era desumibile aliunde.