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INQUINAMENTI – ACQUE - SCARICHI NELLE ACQUE SUPERFICIALI CCEDENTI I LIMITI DI LEGGE - REATO DI CUI ALL’ART. 21 C. 3 L. 319/1976

Pret. Lodi – ud. 5 giugno 1996 (dep. 10 giugno 1996) – Dott. Sola.

Art. 21 c. 3 L. 10 maggio 1976 n. 319

Non sussiste violazione dell’art. 21 c. 3 L. 319/1976, che sanziona l’ipotesi in cui gli scarichi da insediamento produttivo superino i limiti di accettabilità previsti dalla stessa legge, quando l’imprenditore abbia preposto al controllo del depuratore biologico, ancora in fase di messa a regime, uno staff di tecnici qualificati e quando il depuratore sia stato oggetto di controlli quasi quotidiani da parte dei funzionari dell’USSL. In tal caso, non può ravvisarsi alcuna negligenza o imperizia o imprudenza nella condotta dell’imprenditore, in quanto il depuratore da cui è fuoriuscito lo scarico era tenuto costantemente sotto controllo da personale idoneo e quindi l’evento deve considerarsi dovuto a cause eccezionali e imprevedibili.

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