Art. 21, c.3 L. 319/76
Nessun addebito può essere mosso al rappresentante legale di un’azienda nel momento in cui il superamento dei limiti del rame presente nelle acque prelevate da uno dei pozzetti ed accertato dall’operatore USL con metodo istantaneo è esclusivamente dovuto al fatto che l’operaio addetto, al momento dell’apertura del pozzetto, abbia tolto delle incrostazioni formatisi sui bordi della griglia di apertura, facendole, accidentalmente, cadere all’interno del pozzetto stesso.