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INQUINAMENTI -SCARICHI NELLE ACQUE SUPERFICIALI ECCEDENTI I LIMITI DI LEGGE-NON RAPPRESENTATIVITÀ DELL’ACCERTAMENTO USSL EFFETTUATO IN ASSENZA DI SCARICO DI ACQUE DI LAVORAZIONE

Pret. Milano (sez. dist. di Legnano) – ud. 20 dicembre 1995 – n. 412 - Dott. Guerrero

Art. 21 c. 3 L. 319/1976

Non sussiste violazione dell’art. 21 c. 3 L. 319/1976 nel caso in cui il prelievo effettuato dalla USSL ed eccedente i limiti imposti normativamente è effettuato nel momento in cui non è in atto uno scarico di acque di lavorazione in quanto il relativo depuratore ha cessato di funzionare da circa 4 o 5 giorni dal prelievo stesso.

In tale ipotesi, infatti, l’accertamento effettuato sulle acque stagnanti del pozzo (ed ivi presenti da almeno 4 giorni in assenza di scarico in atto, così come è emerso dalle testimonianze della accusa e della difesa) non può ritenersi rappresentativo della scarico stesso e non può condurre ad una affermazione piena e pacifica della responsabilità penale dell’imputato che pertanto, quanto meno sotto il profilo del dubbio, deve essere assolto.

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