L. 448/98, direttiva CEE 88/609, DM 16.2.1987 UNI-CIG 8812, DM 12.7.1990
Soltanto i grandi impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiori a 50 MW sono soggetti alla carbon tax, e ciò indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato (solido, liquido o gassoso). Il calcolo della potenza è dato dal prodotto della portata nominale dell’apparecchio, di norma indicata dal costruttore, per il potere calorifico superiore del gas. Gli impianti con potenza termica inferiore a 50 MW destinati alla produzione di energia sono invece soggetti al D.M. 12.7.1990, e devono rispettare i limiti massimi di emissione stabiliti dalle Regioni, ovvero periodicamente effettuare le misure delle emissioni inquinanti e comunicarne i risultati.