Art. 650 c.p.
Vi sarebbe stata violazione del provvedimento del Pretore solo nel caso di inottemperanza all’obbligo di interrompere la continuità della sospensione lavorativa, invero formalmente rispettato.
L’obbligo imposto dal Pretore del lavoro ad una società di revocare la sospensione di 2.230 lavoratori posti in CIGS a zero ore, attenendosi a sospensioni settimanali o plurisettimanali ma sempre all’interno del mese, è da considerarsi rispettato una volta che la società, edotti con telegramma i lavoratori interessati della revoca della sospensione originariamente disposta per 23 settimane, comunichi agli stessi o a parte di essi una nuova sospensione dal lavoro per due settimane.
Il provvedimento del pretore del lavoro va nel caso di specie ad incidere non sulla legittimità del ricorso alla CIGS ma solo sulle modalità di applicazione della stessa, che tramite l’invio del telegramma di revoca della prima sospensione e l’applicazione di un periodo di CIGS inframensile devono ritenersi formalmente rispettate, anche ove il periodo di due settimane innestato sulla precedente sospensione sia tale da determinare un’astensione dal lavoro superiore al mese.