La notizia che una persona svolga attività di prostituzione domiciliare è certamente informazione privata e rientra pertanto nella tutela di cui all’articolo 615 bis c.p. Sotto tale profilo il fatto che la persona in questione avesse pubblicato un annuncio corredato di un numero di telefono su un quotidiano a tiratura nazionale non trasforma la notizia in questione da privata a pubblica in quanto l’interesse della collettività a tale specifica informazione è infatti assolutamente inesistente.
Non risponde del reato di cui al secondo comma dell’art. 615 bis c.p., per carenza dell’elemento soggettivo richiesto, il conduttore della trasmissione nel corso della quale vengono divulgate immagini indebitamente acquisite, riferite alla sfera privata di un soggetto, ove sia accertata la presenza di un contratto d’appalto, tra la produzione del programma televisivo e la società che ha realizzato l’intervista illecita, che preveda la realizzazione di un servizio completo in ogni suo elemento, vale a dire realizzato, montato, e pronto per la messa in onda, che preveda in capo alla società realizzatrice l’onere di procurarsi tutte le autorizzazioni necessarie alla sua messa in onda, sempre che il servizio in oggetto non venga comunque realizzato con macroscopiche violazioni della privacy.
Nel caso di specie una troupe televisiva, allo scopo di effettuare un servizio sulla prostituzione, rispondendo ad una annuncio pubblicato da una prostituta su un quotidiano, si recava al domicilio di questa per registrare un’intervista. La donna, aprendo la porta dell’appartamento si rifiutava di rispondere alle domande della troupe. Veniva quindi ceduto il servizio al committente, una televisione a diffusione nazionale, che provvedeva a trasmetterlo nel corso di un programma di approfondimenti di cronaca. Il pretore decideva per la condanna dei degli autori delle riprese, assolveva invece il conduttore della trasmissione televisiva.
La sentenza in oggetto è una delle poche in materia di indebita acquisizione di notizie e immagini attinenti la sfera privata del cittadino ed è importante in quanto stabilisce la non punibilità del conduttore televisivo, scriminato dalla presenza di un contratto di appalto di servizi con il quale si delega a terzi l’esecuzione del servizio giornalistico chiuso, vale a dire un opera completa di ogni suo elemento, accordo che esimerebbe il conduttore dal controllo del servizio stesso, ed altresì scriminato dalla effettiva predisposizione, da parte degli autori del servizio, dei più elementari accorgimenti a tutela della privacy della persona offesa, tanto da poter indurre nel conduttore il convincimento che la liberatoria alla diffusione delle immagini fosse stata rilasciata dalla persona offesa.