Art. 68 Cost.
E’ inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in caso di mancata o difettosa descrizione dei fatti ovvero di difettosa indicazione delle ragioni del conflitto.
Nel caso di specie il tribunale non aveva indicato quando e in quale occasione fossero state pronunciate le espressioni diffamatorie attribuite al deputato, evitando ogni altresì ogni riferimento al contenuto della deliberazione della Camera dei deputati che si assuma lesiva delle attribuzioni del ricorrente.
La massima in oggetto è riferita ad un’ordinanza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’inammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Tribunale di Roma nei confronti della Camera dei deputati, a seguito di una delibera della Camera relativa all’insindacabilità delle opinioni espresse da un deputato, ai sensi dell’art. 68 Cost.