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DIFFAMAZIONE -FATTO COMMESSO COL MEZZO RADIOTELEVISIVO -USO DEL TERMINE FACCENDIERE

GUP Trib. Latina – ud. 16 ottobre 1998 (dep. 28 ottobre 1998) – Dott. Gentile

Art 30 commi 4 e 5 L. 223/1990

L’uso del termine "faccendiere", pur non essendo sostantivo di natura elogiativa, di per sé solo non costituisce espressione lesiva della reputazione altrui. Il citato termine rientra, ormai, nel linguaggio usuale per indicare l’attività di intermediazione in relazione a rapporti economici o di affari, di natura dubbia e/o comunque non trasparente. Tale espressione, pertanto, se collegata ad un contesto fattuale di natura non trasparente, risulta adeguata ai fini dell’informazione.

 

Con questa sentenza si allunga l'elenco delle espressioni che, entrate nell'uso comune, impongono un'attenta valutazione del contesto in cui vengono rese (S. Pino, A. Sirani).

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