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DIFFAMAZIONE - FATTO COMMESSO COL MEZZO RADIOTELEVISIVO -OPINIONE ESPRESSA DAL PARLAMENTARE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI - ATTIVITÀ DIVULGATIVA SVOLTA AL DI FUORI DEL PARLAMENTO - NON COSTITUISCE REATO -SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

Gup Trib. Salerno – Dott. Francavilla - Sent. n.531 – ud. 28.11.1996

Il Parlamentare che, attraverso una trasmissione televisiva, informa i cittadini della possibilità di firmare dei referendum promossi da un partito politico, ed illustra la necessità di aderire a quello "per una giustizia più giusta", criticando, in tale contesto, l'operato della Procura di una grande città del sud Italia, non commette reato; infatti, la attività predetta e, in particolare, la illustrazione delle ragioni atte a sostenere iniziative di tal genere, costituiscono, senza dubbio, attività divulgative connesse all'art. 2 DL 555/96 ed alla scriminante di cui all'art. 68 Cost.

Nella decisione in esame il giudice ha ritenuto che le critiche dell'imputato, configurando opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni di parlamentare, legittimassero l'applicazione dell'art. 68 Cost.

(S. Pino, L. Faggella).

La sentenza è interamente pubblicata in :Diritto dell’informazione e dell’informatica, 143, 1997.

 

 

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