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DIFFAMAZIONE -FATTO COMMESSO COL MEZZO RADIOTELEVISIVO -OMESSO CONTROLLO DEL DIRETTORE DELLA TESTATA GIORNALISTICA - NON COSTITUISCE REATO - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE EX ART.425 C.P.P.

Gup Trib. Avellino – Dott. Zarrella - Sent. n.162 - ud. 19.11.1997

Art. 30, IV comma L.6.8.1990, n.223 e 13 L.8.2.1948 n.47

Non è responsabile il direttore di una grande azienda giornalistico televisiva che si avvale di complesse strutture organizzative nel momento in cui omette di esercitare il controllo sulla messa in onda di un servizio contenente affermazioni potenzialmente diffamatorie; ciò in virtù del fatto che questi, tenuto conto della coincidenza giornaliera di vari servizi giornalistici riferiti a fatti dislocati in varie zone del territorio nazionale e, ancor prima, stante il filtro di quadri intermedi di controlli, non può che affidarsi alle strutture organizzative ed operative in cui è inserito l’autore del servizio ed alla professionalità dello stesso il quale, trovandosi in loco, ha il diretto controllo della notizia.

 

 

La sentenza si segnala per il particolare inquadramento del ruolo ricoperto dall'intera redazione di una trasmissione televisiva.

(S. Pino, A. Sirani)

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