Artt. 99, 81 cpv, 595 comi 1, 2 e 3 c.p., 30 commi 1, 4 e
Integra esercizio del diritto di critica giornalistica e di manifestazione del pensiero il comportamento dell’imputato che tragga delle personali conclusioni dalla ricostruzione esatta di episodi di cronaca. La circostanza che l’imputato larvatamente invochi l’intervento di una qualche autorità (giudiziaria o disciplinare) onde censurare la condotta illegittima dei destinatari della critica costituisce un rafforzamento della stessa e, perciò, resta pur sempre nell’ambito della libertà di pensiero costituzionalmente garantita.