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DIFFAMAZIONE - COMMESSA COL MEZZO RADIOTELEVISIVO - FATTO LESIVO DELLA - REPUTAZIONE DI UN PUBBLICO MINISTERO
Trib. Brescia – sez. II - ud. 1 ottobre 1999 – Pres. Di Martino - Est. Minervini
Artt. 595 c. 1, 2 e 3 c.p., 30 c. 4 e 5 L. n. 223/90
Non può ritenersi diffamato il pubblico ministero d'udienza dal comportamento del giornalista che, criticando in modo impersonale il comportamento di alcuni magistrati, dimostri di voler stigmatizzare l'attività del titolare dell'inchiesta.