Art. 595 c.p., art. 30 comma 5 L. 223/90, art. 410 c.p.p.
Dichiarare che una associazione "distrugga i cervelli della gente con psicoterapie selvagge fatte da persone incompetenti e che agisce illegalmente al fine del condizionamento negativo delle persone, allo scopo di ottenerne anche le sostanze economiche" anche se di per sé è diffamatorio, comunque costituisce libero esercizio del diritto di cronaca se trova conferma in una consistente documentazione idonea ad evidenziare aspetti quanto mai inquietanti della predetta associazione che hanno formato oggetto di plurimi procedimenti penali.
Nel caso di specie la difesa ha dimostrato che le dichiarazioni rilasciate nel corso dell'ìntervista da uno psicologo erano verosimili e supportate da prove che dimostravano che la associazione accusata di condizionare i suoi adepti in effetti era stata oggetto di plurimi procedimenti penali, interrogazioni parlamentari, libri ...
(Guglielmo Gulotta)